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Fondo Vittime Amianto: prestazioni economiche aggiuntive

lentepubblica.it • 14 Gennaio 2016

amianto 2Destinatari

 

Titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax o, in caso di morte, agli eredi titolari di rendita a superstiti

 

 

 

Caratteristiche

 

È una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, aggiuntiva alla rendita a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Inail con la legge finanziaria 2008. Tale Fondo è finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato e in parte con i proventi di un’addizionale sui premi versati dalle aziende, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto.

 

La prestazione è erogata mediante due acconti e un conguaglio:

 

• la misura del primo acconto è fissata in una percentuale pari al 10% della rendita percepita e il relativo importo è erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita stessa, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell’Inail, previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato

 

• il secondo acconto è corrisposto in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. La misura percentuale del secondo acconto è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate nell’anno di riferimento ai beneficiari del Fondo, tenuto conto del primo acconto corrisposto. Il Regolamento prevede che la misura complessiva dell’acconto (primo e secondo acconto) sia definita con determinazione del Presidente dell’Inail

 

• il conguaglio è erogato in un’unica soluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo al pagamento del secondo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dall’addizionale riscossa dalle imprese per l’anno di riferimento e tiene conto delle prestazioni aggiuntive corrisposte in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite ai beneficiari.

 

Il Regolamento del Fondo prevede che la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e quella del conguaglio siano fissate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo.

 

Per il primo triennio 2008 – 2010 la prestazione aggiuntiva è stata erogata in una unica soluzione nelle misure, fissate dal Regolamento stesso, del 20% per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e del 15% per il 2010.

 

Per l’anno 2011, il decreto interministeriale del 2/09/2013 ha fissato la misura complessiva della prestazione aggiuntiva nella misura del 18,1%.

 

Per l’anno 2012, il decreto interministeriale del 23/09/2014 ha fissato la misura complessiva della prestazione aggiuntiva nella misura del 16,5%.

 

Per l’anno 2013

 

• 1° acconto: con il rateo di marzo 2014 è stato erogato il primo acconto della prestazione aggiuntiva, nella misura del 10% dell’importo della rendita percepita, per le competenze dell’anno 2013.

 

• 2° acconto: con il rateo di giugno 2014 viene erogato il secondo acconto della prestazione aggiuntiva, nella misura dell’1,9% della rendita percepita per le competenze dell’anno 2013.

 

Per l’anno 2014:

 

• 1° acconto: con il rateo di ottobre 2014 è stato erogato il primo acconto della prestazione aggiuntiva, nella misura del 10% dell’importo della rendita percepita, per le competenze dell’anno 2014.

 

• 2° acconto: con il rateo di ottobre 2015 viene erogato il secondo acconto della prestazione aggiuntiva, nella misura dell’1,9% della rendita percepita per le competenze dell’anno 2014.

 

 

 

Modalità di richiesta

 

L’Inail provvede direttamente dopo l’accertamento della presenza dei requisiti richiesti.

 

 

 

Modalità di ricezione comunicazioni

 

• Posta ordinaria

 

• Pec (posta elettronica certificata)

 

 

 

Modalità di erogazione del servizio

 

• Accredito su conto corrente bancario o postale

 

• Accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale (escluso per il settore navigazione)

 

• Accredito su carta prepagata dotata di codice Iban

 

• Tramite gli istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero (escluso per il settore navigazione)

 

• Per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale

Fonte: INAIL
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